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Assistenza al familiare disabile

03 Aprile 2019 (Archiviata)

Diritto di scegliere la sede più vicina al domicilio del familiare

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La Corte di Cassazione con la sentenza del 1° marzo 2019, n. 6150 ha stabilito sul diritto del genitore o familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con handicap in situazione di gravità (c.d. caregivers), di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare da assistere.

Tale diritto è applicabile, non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento.

La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto, o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso. Il dipendente non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

 

 

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