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La figura del tecnologo universitario ed i contratti di ricerca. Resoconto riunione Aran del 09.04.2024 ''Prosecuzione trattativa per la sequenza contrattuale dell’art. 178 del CCNL del personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019/ 2021"

Nella giornata del 9 aprile 2024, si è svolto a Roma il previsto incontro in ARAN per la prosecuzione
della trattativa della sequenza contrattuale inerente la figura del tecnologo e la definizione del contratto di ricerca.
Per quanto riguarda la figura del tecnologo, che oltre ad essere in possesso di laurea magistrale, deve
anche avere “particolare” qualificazione professionale in relazione alla specificità della mansione
prevista per svolgere incarichi di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca secondo la
normativa vigente che per questo ruolo prevede un trattamento economico non inferiore a quello
dell’area EP.
La FGU Dipartimento Università, nel suo intervento ha ribadito, ancora una volta, la necessità di
istituire un apposito fondo accessorio per la figura del Tecnologo, non solo per non far gravare la spesa
sullo specifico Fondo del salario accessorio degli EP, ma anche in quanto questa figura deve essere
ricompresa nella Carta Europea dei ricercatori e tecnologi (decreto n. 218 del 2016), ed essere equiparata a pieno titolo alla figura del tecnologo già in essere negli altri enti di ricerca.
Nell’incontro con la delegazione dell’Aran, è stato anche chiesto:
  1. La suddivisione in due settori: a) supporto alla ricerca; b) progettazione e/o gestione impianti, strumentazioni, servizi;
  2. Il reclutamento dei tecnologi;
  3. La progressione di carriera dei tecnologi: a) tecnologo b) primo tecnologo c) dirigente tecnologo.
  4. Lavoro a distanza.
  5. Congedi per motivi di studio o di ricerca.
  6. Formazione.
Per quanto sopra citato, la FGU Università ha chiesto, di considerare il Tecnologo come figura professionale altra rispetto alle Elevate Professionalità ed equiparandola al Tecnologo della Ricerca, sia per l’equivalente ruolo altamente professionale, sia per i mantenere la sua specificità, come prevede l’art. 15 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001.

 

Per quanto riguarda i “contratti di ricerca”, che dovrebbero sostituire gli “assegni di ricerca”, la FGU Università si è espressa favorevolmente, partendo anche da una retribuzione comunque non inferiore a quella iniziale del ricercatore confermato a tempo definito, ma che possa aumentare nel tempo.
Il nostro sindacato valuta ciò con soddisfazione in quanto garantisce oltre 14 mila precari, operanti nell’ambito della ricerca, riconoscendo loro maggiori tutele e garanzie contrattuali.
L’unica nota stonata che preoccupa non poco, è che i nuovi contratti dovranno essere vincolati alla spesa sostenuta per gli assegni di ricerca negli ultimi tre anni e questo porterà ad una riduzione del numero dei suddetti contratti.
La FGU GILDA Dipartimento Università ha chiesto anche, di non considerare il dottorato di ricerca quale
criterio indispensabile di partenza per poter partecipare ai bandi, al fine di dare la possibilità di partecipazione a chi ha studiato all’estero e vuole fare ricerca in Italia, prevedendo perciò una fase
transitoria.
Vi terremo aggiornati sui futuri incontri.
10 aprile 2024

 

La Segreteria Nazionale

Ultimo aggiornamento

10.04.2024

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