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Lavoro agile. Alcune riflessioni

Il lavoro agile nasce nel 2015.

Trova la sua prima disciplina nella legge 124/2015 all’art.14, alla quale seguono la legge 81/2017, le linee guida contenute nella Direttiva della Funzione Pubblica del 26 giugno 2017 e un dettaglio introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 che è intervenuto andata a modificare un articolo della Legge 81/2017.

A partire dal 23 febbraio le cose sono cambiate radicalmente.

L’emergenza epidemiologica da Coronavirus ha richiesto e richiede continue misure di contenimento, che di giorno in giorno, si sono fatte sempre più rigide e che necessiteranno, per il futuro prossimo, di soluzioni organizzative per sopperire agli impedimenti e alle contrazioni collegate alla prestazione lavorativa. Soluzioni che trovano la risposta nell’applicazione proprio di quel modello lavorativo fino ad oggi pressoché ignorato, quello del lavoro agile.

Fino all’11 marzo l’invito incalzante era quello rivolto ad individuare soluzioni di modalità di lavoro agile con la facilitazione legata ad un bisogno urgente che derogava a 2 aspetti formali quali quello della stipula dell’accordo tra datore di lavoro e lavoratore, consentendo altresì di assolvere agli obblighi informativi in via telematica.

Dal 12 marzo le cose cambiano radicalmente perché le nuove previsioni contenute nel DCPM del’11 marzo, all’art. 1, comma 6, dispongono che le attività sono svolte in via ordinaria in modalità agile, fatte salve le sole attività indifferibili da rendere in presenza e quelle strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza.

Tutti i d.p.c.m. attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, già convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (pubblicata in Gazzetta ufficiale il 9 marzo scorso), ripetono, pur con dettagli diversi nei primi giorni di crisi in relazione alla maggiore esposizione al rischio epidemiologico delle diverse aree, che, a partire dal 23 febbraio la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18 a 23 della L. 81/2017 può essere applicata ad ogni rapporto di lavoro subordinato, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31.01.2020, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, sollevando gli enti anche nell’adempimento legato agli obblighi di informativa di cui all’art. 23 Legge 81/2017, potendo gli stessi essere resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro.

Com’è noto la previsione dell’obbligo di applicare le modalità di lavoro agile nel pubblico impiego trova la sua origine nell’art. 14 della Legge 124/2015 e la fase di sperimentazione è cessata il 2 marzo ad opera del d.l. 9/2020. Il decreto ha consentito di trasformare la misura operante a regime, così come confermato dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2020.

Da quel momento in avanti questa diversa modalità di rendere la prestazione lavorativa, sganciata dal concetto di tempo e spazio, si rappresenta come obbligatoria in relazione alla disposizione di legge, non già al contenuto dei diversi DPCM, laddove le previsioni in essi contenute hanno invece contemplato una possibilità e non un obbligo.

La previsione contenuta nel DPCM dell’8 marzo 2020, e precedenti, specifica che “la modalità di lavoro agile può essere applicata per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato”.

Il DPCM firmato il giorno 11 marzo risponde con maggior forza all’esigenza di tutela della salute pubblica nazionale, imponendo di fatto l’attivazione delle prestazioni lavorative ordinarie in forma agile per tutti i lavoratori, a partire dal 12 marzo, escludendo dalla formula soltanto le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e i lavoratori che prestano servizio ad esse correlate.

Il lavoro agile, diventa un imperativo categorico inteso come strumento che assicura lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative derogando, con la presenza fisica presso la sede dell’ente, solo per tutto ciò che si dimostra essere attività indifferibile e strettamente connessa all’emergenza epidemiologica.

L’obiettivo è evidente: quello di contenere al massimo ogni tipo di relazione e vicinanza tra gli individui, compresi colleghi di lavoro non dedicati alle attività sopra riportate.

Le linee guida scritte dalla Funzione Pubblica nel giugno del 2017 suggeriscono una progettualità che in questo momento necessita di essere snellita, poiché l’urgenza lo richiede.

L’entrata in vigore delle disposizioni a partire dal 12 marzo impone di ignorare alcuni aspetti, a partire dalla definizione dei criteri di precedenza da dare alle domande di accesso alla modalità di lavoro agile da parte dei lavoratori, perché il lavoro agile deve riguardare tutti, al di fuori delle limitate deroghe consentite.

Si ricorda che la regolamentazione d’emergenza è di esclusiva prerogativa datoriale ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 151/2001, fatta salva la sola informazione alle parti sindacali, così come confermato nelle linee guida della Funzione Pubblica del giugno 2017, in relazione, peraltro, alla regolamentazione dell’istituto al fuori dell’emergenza.

Dati i tempi brevissimi nei quali la norma richiede la sua applicazione, i dirigenti e i responsabili di servizio devono tenere conto che il più recente DPCM fa salve le previsioni contenute all’art. 1, comma 1, lett. e), del DPCM dell’8 marzo laddove si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere fino al 3 aprile la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r sul lavoro agile.

Il lavoro agile quindi, rappresenta certamente una misura di contenimento al virus, a cui fare riferimento e abituarsi velocemente. E’ una modalità nuova che è necessario realizzare e applicare, in ragione della tutela di un interesse nazionale alla salute di tutti i cittadini.

I modelli proposti, tengono conto di tutte le previsioni contenute nei seguenti riferimenti normativi:

  • Legge n. 124/2015
  • Legge n. 81/2017
  • Linea Guida Dipartimento funzione Pubblica del 26 giugno 2017
  • DPCM attuativi del d.l. 6/2020, in particolare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 6, DPCM dell’11 marzo 2020
  • Direttiva Funzione Pubblica 1/2020 del 25.02.2020
  • Circolare Funzione Pubblica 1/2020 del 4.03.2020
  • Direttiva Funzione Pubblica 2/2020 del 12.03.2020

Il decreto legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, il testo, contiene anche degli articoli sul lavoro agile.

Articolo 39 disposizioni in materia di Lavoro Agile

Viene stabilito che fino al 30 aprile 2020, “i lavoratori dipendenti disabili .… o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ………hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile…….. a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione”.

Art. 75: acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del Lavoro Agile

In questo articolo si stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici, così come stabilito dall’art. 3 del decreto legislativo numero 50 del 18 aprile 2016, “nonché le autorità amministrative indipendenti ..… in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione .….. sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa»”.

I termini e le procedure dei bandi, in emergenza, non possono essere rispettati e una spinta di questo genere per l’acquisto di beni e servizi informatici può certamente dare un forte impulso alla nascita del lavoro agile nelle PA e soprattutto alla stabilizzazione futura di questa pratica lavorativa.

Art. 87: misure straordinarie in materia di Lavoro Agile

Così come già stabilito dalla direttiva 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, il decreto legge sottolinea che “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” in modo tale da limitare la presenza di personale negli uffici e a prescindere dagli accordi individuali già stilati.

Nel caso in cui il Lavoro Agile non possa essere adottato “le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.

Escluse anche queste possibilità, il personale potrà essere esentato dal servizio. In questo caso “il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.

A cura di
Michele Poliseno - Coordinatore FGU Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Ultimo aggiornamento

24.08.2022

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